Statuto

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE FOSSIGNANO APRILIA

Art. 1 – Generalità

Il Comitato di Quartiere Fossignano Aprilia (di seguito “Comitato”):

  1. è una libera associazione tra cittadini;
  2. è autonomo ed apartitico;
  3. opera sul piano del volontariato in base alla legge 266 dell’ 11 agosto 1991, senza distinzioni ideologiche, religiose o etniche;
  4. il territorio di pertinenza và dall’inizio di Via Fossignano a est fino alla fine della stessa a ovest, comprese le vie a nord e a sud, e la parte finale di Via Apriliana che si immette a ovest sulla S.P. Laurentina;
  5. ha sede in Aprilia, in Via Tirso n. 85 – cap 04011 – provvisoriamente e potrà essere cambiata, ovvero trasferita, qualora si rendesse necessario, con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica dello Statuto;
  6. ha durata indeterminata. Il Comitato si considererà comunque disciolto qualora il numero dei Consiglieri in carica scenda al di sotto di cinque;

Art.2 – Finalità

  1. Il Comitato promuove tutte le iniziative utili e necessarie, se del caso anche giudiziarie, per la ricerca di soluzioni alle problematiche del quartiere, la difesa della qualità della vita, la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
  2. Il Comitato sostiene le richieste dei cittadini intervenendo presso gli enti della pubblica amministrazione e gli organismi gestori dei servizi, per sviluppare e migliorare le condizioni di vita sotto il profilo socio-ambientale e territoriale.
  3. Il Comitato favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini e la collaborazione con enti pubblici e privati nonché con altre realtà associative presenti sul territorio per la soluzione di problemi di comune interesse.
  4. Il Comitato cura l’informazione ai cittadini con particolare riguardo alle iniziative intraprese e le delibere adottate anche attraverso la convocazione di Assemblee pubbliche .

Art.3 – Composizione

  1. Il Comitato è formato da residenti e non residenti che non siano in contrasto con le finalità del Comitato nel comprensorio di Fossignano (di seguito “cittadini”), che fanno domanda di adesione e che intendono prestare volontariamente la loro attività.
  2. L’adesione al Comitato è aperta a tutti i cittadini di detto comprensorio. Nell’ambito del Comitato si distinguono le seguenti categorie di Soci:

Soci fondatori: sono i cittadini che hanno contribuito alla fondazione e fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo (di seguito Consiglio).

Soci ordinari: sono i cittadini che aderiscono alle finalità del Comitato successivamente all’atto costitutivo. Su proposta di almeno la metà più uno dei consiglieri possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Il superamento delle cinquanta unità di soci ordinari dà luogo, insieme ai soci fondatori, all’ “Assemblea generale dei soci” ed alla elezione dei consiglieri effettuata dall’Assemblea stessa sulla base di un’unica lista di candidati.

Soci sostenitori: possono ottenere la qualifica di Soci sostenitori, su loro richiesta, tutti coloro che, residenti o titolari di diritti. reali nel quartiere, aderiscano a singole iniziative proposte dal Comitato, mediante specifica sottoscrizione e/o contribuzione volontaria di sostegno. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Comitato, ma possono essere interpellati mediante richiesta di parere sulla determinazione di specifiche iniziative.

Art. 4 – Organi del Comitato

  1. Il Comitato è retto ed amministrato dal Consiglio Direttivo che ne è l’organo deliberante.
  2. Nell’ambito del Consiglio sono nominati, con mandato biennale rinnovabile, i seguenti organi:

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

  1. Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono compenso alcuno; è ammesso il rimborso delle spese sostenute per incarichi particolari.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio è composto da un numero compreso tra 5 e 19 di membri maggiorenni (di seguito Consiglieri) in possesso dei diritti civili.
  2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di iniziativa e di informazione, di documentazione e di coordinamento dell’attività associativa. E’ costituito da tutti i Soci fondatori e da quelli ordinari successivamente ammessi a farne parte. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti ad accettare e a rispettare le finalità del Comitato (Art. 2).
  3. Non possono essere Consiglieri i cittadini che ricoprano cariche nella pubblica amministrazione o in organismi gestori di servizi, con diretta giurisdizione sul territorio di Aprilia.
  4. La qualità di Consigliere comporta l’osservanza degli obblighi fissati dal presente Statuto, e la partecipazione alle iniziative promosse dal Comitato.
  5. La qualifica di Consigliere si perde per dimissioni o per esclusione deliberata dai membri del Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:
  •  a) ripetute violazioni, dirette od indirette, delle norme fondamentali dello Statuto e in particolare di quelle concernenti lo scopo del Comitato o per comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi del Comitato;
  •  b) condanna penale con sentenza anche non definitiva;
  •  c) mancato versamento delle quote di volta in volta deliberate dalla maggioranza dei membri del Consiglio per coprire le spese di gestione e di attuazione del programma associativo.

Art. 6.- Attribuzioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si pronuncia a maggioranza assoluta per deliberare su tutte le questioni attinenti l’attività del Comitato di Quartiere e, in caso di parità dei voti vede determinante il voto espresso dal Presidente. E’ ammessa soltanto una delega a socio.
  2. Il Consiglio dirime eventuali controversie tra i Consiglieri.

Art.7 – Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

  1. Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le sedi, sovraintende e coordina le varie attività; in particolare:
  •  a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’eventuale Assemblea pubblica;
  •  b) adotta, in via di urgenza e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, tutti quei provvedimenti ed iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
  •  c) disbriga le questioni di ordinaria amministrazione, autorizza le spese;
  •  d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
  •  e) sottopone al Consiglio proposte, idee e programmi.

    2.  Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art.8.- Segretario

  1. Collabora con il Presidente e il Vice Presidente nella predisposizione degli atti del Comitato.
  2. Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e custodisce gli atti del Comitato.
  3. Esplica tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle sue competenze.

Art. 9 – Tesoriere

  1. Custodisce le disponibilità finanziarie del Comitato di Quartiere e ne cura la contabilità.
  2. Presenta periodicamente al Consiglio la situazione finanziaria.
  3. Propone i programmi di spesa e presenta il rendiconto annuale al Consiglio per l’approvazione.

Art. 10 – Durata delle cariche degli organi del Comitato

Gli organi del Comitato durano in carica due anni e sono rielegibili, e sono scelti tra i membri del Consiglio e possono essere rievocati ogni tempo dal Consiglio con la maggioranza prevista per nominarli.

Art. 11 – Finanziamento

  1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio direttivo entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci ogni anno entro la fine del mese di giugno. Esso deve essere depositato presso la Sede del Comitato, e/o inoltrato con posta elettronica entro i 15 giorni precedenti alla seduta per poter essere consultato da ogni socio.
  3. I fondi necessari per la gestione del Comitato sono reperiti attraverso quote associative, contributi volontari e donazioni dei cittadini, lasciti ed altri eventuali utili derivanti da attività svolte dal C. di Q. per il quartiere stesso.
  4. Il finanziamento delle singole iniziative che il Comitato intraprende avviene mediante le quote versate con libere sottoscrizioni fatte da enti, istituzioni pubbliche e privati cittadini, e da ogni altra entrata che concorra a soddisfare il fabbisogno necessario agli scopi sociali.
  5. Previa delibera del Consiglio possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.

Art. 12 – Scioglimento

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Comitato dovrà essere presa con una maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri. Eventuali fondi residui relativi alla gestione interna del Comitato, vengono devoluti a scopo di pubblica utilità per il Quartiere di Fossignano.

Art. 13 – Diffusione dello Statuto

Copia del presente statuto viene inviata al Sindaco di Aprilia e in seguito visionabile sulla rete internet.

Art. 14 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile dall’art. 36 all’art. 42. (Associazioni non riconosciute e Comitati) e nel D.lgs 04.12.1997 n. 460 (Disciplina Enti non commerciali).